Riforma del Lavoro Sportivo

La riforma del lavoro sportivo: un nuovo capitolo per lo sviluppo dello sport in Italia

 

Nell’ambito di una più ampia e organica riforma dello Sport, è ormai prossima l’entrata in vigore a pieno regime della nuova normativa riguardante il lavoro sportivo, programmata per il 1° luglio 2023, dopo numerosi rinvii e modifiche che ne hanno finora posticipato la completa attuazione.
Il cuore della riforma del lavoro sportivo, di fatto la più importante da 40 anni a questa parte, è rappresentato dal Dlgs 36/2021, successivamente modificato attraverso un primo Decreto correttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 novembre (Dlgs 163/2022) e ulteriormente revisionato con il correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio scorso.

Sino ad oggi, il rapporto di lavoro sportivo reso in ambito professionistico era disciplinato dalla Legge 23 Marzo 1981 n. 91, mentre quello svolto in ambito dilettantistico da un nugolo disorganico di richiami a norme civilistiche, fiscali e amministrative.
Dopo quasi mezzo secolo, la nuova normativa abroga la L. 91/1981 e mira a disciplinare in modo unitario la figura del “Lavoratore Sportivo”, indipendentemente dal settore, professionistico o dilettantistico, in cui è inquadrata la Federazione del lavoratore.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi di mero volontariato, lavoratore sportivo sarà colui che esercita l’attività sportiva in qualsiasi ambito, in cambio di un corrispettivo, in veste di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo o preparatore atletico, ma anche in qualità di semplice tesserato che svolga le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

L’attività prestata potrà essere inquadrata come lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o lavoro subordinato. In quest’ultimo caso, sarà possibile prevedere una durata massima del contratto di cinque anni. Più in generale, poi, tutti i lavoratori sportivi potranno beneficiare di una disciplina previdenziale, assicurativa e di un regime ad hoc dal punto di vista delle tutele, proprio alla luce della peculiarità dell’attività svolta.

I lavoratori del settore professionistico instaureranno prevalentemente rapporti di lavoro subordinato. Le uniche eccezioni che potrebbero configurare un rapporto di lavoro differente dalla subordinazione saranno riconducibili, ad esempio, a prestazioni “occasionali” e riferite a una singola manifestazione sportiva. In tal caso, il rapporto di lavoro potrà configurarsi come autonomo.

Quanto al settore dilettantistico, a meno di differenti pattuizioni tra i contraenti e se l’impegno del lavoratore non supererà le 24 ore settimanali, escludendo da tale computo il tempo impiegato nella partecipazione alle manifestazioni sportive, la prestazione di lavoro si presumerà oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Sulle modalità di calcolo del limite orario, si rimane ad oggi in attesa di auspicabili chiarimenti.

Altra novità di rilievo introdotta con il testo originario della riforma originaria è l’abolizione del c.d. “vincolo sportivo”, a decorrere dal 1° luglio 2023, o dal 1° luglio 2024 in caso di rinnovi senza soluzione di continuità. Tale novità parrebbe tuttavia essere stata rimodulata attraverso il Decreto-legge correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, ai sensi del quale l’abolizione del vincolo sportivo non si applicherebbe agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali potrà in ogni caso essere previsto un tesseramento della durata di –massimo- 2 anni.

In conclusione, l’ambizioso progetto di riunire in un unico testo le disposizioni principali del lavoro sportivo, rivelatosi negli anni un percorso complicato e ricco di ostacoli, pare oggi vicino a un punto di svolta. In attesa che venga emanato il testo definitivo della riforma Federazioni, Società e Atleti dovranno cominciare a negoziare e predisporre modelli contrattuali che rispecchino le novità introdotte.

 

21 giugno 2023

 

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Avv. Andrea Bernasconi – andrea.bernasconi@mercantieassociati.it
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