<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie Archivi - Mercanti e Associati</title>
	<atom:link href="https://mercantieassociati.it/category/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mercantieassociati.it/category/notizie/</link>
	<description>Mercanti e Associati</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 10:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Notizie Archivi - Mercanti e Associati</title>
	<link>https://mercantieassociati.it/category/notizie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IL RUOLO DELLE ASSEMBLEE SPECIALI EX ART. 2376 C.C.</title>
		<link>https://mercantieassociati.it/il-ruolo-delle-assemblee-speciali-ex-art-2376-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercanti e Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 09:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mercantieassociati.it/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[<p>IL RUOLO DELLE ASSEMBLEE SPECIALI EX ART. 2376 C.C. IN IPOTESI DI AUMENTO DI [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://mercantieassociati.it/il-ruolo-delle-assemblee-speciali-ex-art-2376-c-c/">IL RUOLO DELLE ASSEMBLEE SPECIALI EX ART. 2376 C.C.</a> proviene da <a href="https://mercantieassociati.it">Mercanti e Associati</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-1024x576.png" alt="" class="wp-image-2238" srcset="https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-1024x576.png 1024w, https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-300x169.png 300w, https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-768x432.png 768w, https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-1536x864.png 1536w, https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-500x281.png 500w, https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-800x450.png 800w, https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario-1280x720.png 1280w, https://mercantieassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/Immagine_societario.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2>IL RUOLO DELLE ASSEMBLEE SPECIALI EX ART. 2376 C.C. IN IPOTESI DI AUMENTO DI CAPITALE NON PROPORZIONALE (MASSIMA N. 207, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, 30 MAGGIO 2023)</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio Notarile di Milano ha recentemente pubblicato la <a href="https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/207-approvazione-delle-assemblee-speciali-in-caso-di-aumento-di-capitale-non-proporzionale-artt-2376-30-maggio-2023/">massima n. 207</a> (ancora definita come “ipotesi di massima”), riguardante l’approvazione delle assemblee speciali in ipotesi di aumento di capitale non proporzionale, con o senza esclusione del diritto di opzione.</p>
<h3>L’IPOTESI IN ESAME</h3>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’interpretazione dei Notai Milanesi, qualora siano presenti diverse categorie di azioni o quote, la delibera di aumento di capitale che preveda l’emissione di nuove azioni o quote in misura non proporzionale al numero di azioni o quote delle categorie già esistenti non dà necessariamente luogo a un pregiudizio dei diritti delle categorie di azioni o quote per cui sarebbe richiesta l’approvazione dell’assemblea speciale <em>ex </em>art. 2376 c.c.; parimenti, ai sensi della medesima norma, la delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (a prescindere dal fatto che l’aumento sia proporzionale o meno) non costituisce di per sé un pregiudizio dei diritti delle categorie di azioni o quote esistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra si basa sul principio generale secondo cui le modificazioni statutarie sono di competenza dell’assemblea straordinaria generale. Soltanto nell’ipotesi in cui queste comportino un pregiudizio per una o più categorie di azioni, si applicherà il disposto dell’art. 2376 c.c. e sarà necessaria l’approvazione delle assemblee speciali delle categorie interessate<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Pertanto, la massima accoglie l’interpretazione secondo cui non sussiste una presunzione di pregiudizio qualora venga deliberato un aumento di capitale non proporzionale, con o senza esclusione del diritto di opzione. Tale interpretazione è supportata principalmente da un dato letterale. Il Codice Civile, infatti, <em>né</em> opera una distinzione tra le diverse modificazioni statutarie, <em>né</em> prevede casi in cui si possa o si debba prescindere dalla verifica della sussistenza di un pregiudizio per cui sarebbe richiesta l’approvazione dell’assemblea speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la sussistenza di un pregiudizio va valutata in concreto, verificando se la delibera di aumento di capitale incida negativamente sui diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti a ciascuna categoria di azioni.</p>
<h3>CLAUSOLE STATUTARIE AMMESSE</h3>
<p style="text-align: justify;">In assenza di una presunzione di pregiudizio della delibera di aumento di capitale non proporzionale, <u>è da ritenersi comunque possibile limitare l’incertezza derivante dalla valutazione caso per caso attraverso apposite previsioni in statuto</u>.</p>
<p style="text-align: justify;">La massima in commento, infatti, attesta la legittimità di alcune clausole statutarie che risponderebbero alla duplice esigenza di limitare la libertà dell’assemblea generale di deliberare aumenti di capitale non proporzionale o con esclusione del diritto di opzione <em>ex </em>art. 2441 c.c., <em>da un lato</em>, e di precludere <em>a priori</em> la valutazione del pregiudizio nel caso concreto per stabilire se sia necessaria l’approvazione delle assemblee speciali, <em>dall’altro lato</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la massima esemplifica alcune clausole statutarie che prevedono <em>(i)</em> che <u>l’approvazione delle assemblee speciali sia necessaria per qualsiasi aumento di capitale</u>, a prescindere dal fatto che sia o meno proporzionale, <em>(ii) </em>che <u>l’approvazione delle assemblee speciale sia necessaria soltanto in presenza di aumento di capitale non proporzionale</u>, senza che rilevi l’esclusione o meno del diritto di opzione, e <em>(iii) </em>che <u>l’aumento di capitale debba essere in ogni caso proporzionale</u>.</p>
<h3>CONCLUSIONI</h3>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto esposto, con la massima n. 207, il Notariato pone l’attenzione sul fatto che – in caso di aumento di capitale non proporzionale con o senza esclusione del diritto di opzione – l’esistenza o meno del pregiudizio per le categorie di azioni o quote già esistenti <em>ex</em> art. 2376 c.c. non sia da considerarsi presunta, bensì debba essere oggetto di una valutazione in concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziata l’assenza di una presunzione di pregiudizio, rimarrebbe tuttavia quell’ineliminabile margine di incertezza e di discrezionalità insito in ogni valutazione caso per caso. <u>Ed è proprio al fine di ridurre tale margine che il Notariato riconosce la validità di clausole statutarie che circoscrivano il perimetro di operatività delle assemblee speciali, nel caso in cui oggetto di delibera dell’assemblea straordinaria sia un aumento di capitale non proporzionale con o senza esclusione del diritto di opzione</u>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Avv. Andrea Bernasconi</em><br><a href="mailto:andrea.bernasconi@mercantieassociati.it">andrea.bernasconi@mercantieassociati.it</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>Avv. Edoardo Pollara Tinaglia</em><br><a href="mailto:edoardo.pollara@mercantieassociati.it">edoardo.pollara@mercantieassociati.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span style="font-size: x-small;">[1]</span></a><span style="font-size: x-small;"> Tale disciplina, anche in assenza di espresso richiamo, è da ritenersi applicabile anche alle s.r.l. qualora siano presenti diverse categorie di quote (nei casi in cui la legge lo consente).</span></p>
</blockquote>



<p><span style="font-size: x-small;"> Immagine di rawpixel.com su Freepik </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://mercantieassociati.it/il-ruolo-delle-assemblee-speciali-ex-art-2376-c-c/">IL RUOLO DELLE ASSEMBLEE SPECIALI EX ART. 2376 C.C.</a> proviene da <a href="https://mercantieassociati.it">Mercanti e Associati</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riforma del Lavoro Sportivo</title>
		<link>https://mercantieassociati.it/la-riforma-del-lavoro-sportivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercanti e Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 15:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mercantieassociati.it/?p=2015</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mercantieassociati.it/la-riforma-del-lavoro-sportivo/">Riforma del Lavoro Sportivo</a> proviene da <a href="https://mercantieassociati.it">Mercanti e Associati</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 cl-skin-dark"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 class="wp-block-heading"><strong>La riforma del lavoro sportivo: un nuovo capitolo per lo sviluppo dello sport in Italia</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito di una più ampia e organica riforma dello Sport, è ormai prossima l’entrata in vigore a pieno regime della nuova normativa riguardante il lavoro sportivo, programmata per il 1° luglio 2023, dopo numerosi rinvii e modifiche che ne hanno finora posticipato la completa attuazione.<br />Il cuore della riforma del lavoro sportivo, di fatto la più importante da 40 anni a questa parte, è rappresentato dal Dlgs 36/2021, successivamente modificato attraverso un primo Decreto correttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 novembre (Dlgs 163/2022) e ulteriormente revisionato con il correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio scorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sino ad oggi, il rapporto di lavoro sportivo reso in ambito professionistico era disciplinato dalla Legge 23 Marzo 1981 n. 91, mentre quello svolto in ambito dilettantistico da un nugolo disorganico di richiami a norme civilistiche, fiscali e amministrative.<br />Dopo quasi mezzo secolo, la nuova normativa abroga la L. 91/1981 e mira a disciplinare in modo unitario la figura del “Lavoratore Sportivo”, indipendentemente dal settore, professionistico o dilettantistico, in cui è inquadrata la Federazione del lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, al di fuori delle ipotesi di mero volontariato, lavoratore sportivo sarà colui che esercita l’attività sportiva in qualsiasi ambito, in cambio di un corrispettivo, in veste di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo o preparatore atletico, ma anche in qualità di semplice tesserato che svolga le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attività prestata potrà essere inquadrata come lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o lavoro subordinato. In quest’ultimo caso, sarà possibile prevedere una durata massima del contratto di cinque anni. Più in generale, poi, tutti i lavoratori sportivi potranno beneficiare di una disciplina previdenziale, assicurativa e di un regime ad hoc dal punto di vista delle tutele, proprio alla luce della peculiarità dell’attività svolta.</p>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori del settore professionistico instaureranno prevalentemente rapporti di lavoro subordinato. Le uniche eccezioni che potrebbero configurare un rapporto di lavoro differente dalla subordinazione saranno riconducibili, ad esempio, a prestazioni “occasionali” e riferite a una singola manifestazione sportiva. In tal caso, il rapporto di lavoro potrà configurarsi come autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al settore dilettantistico, a meno di differenti pattuizioni tra i contraenti e se l’impegno del lavoratore non supererà le 24 ore settimanali, escludendo da tale computo il tempo impiegato nella partecipazione alle manifestazioni sportive, la prestazione di lavoro si presumerà oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Sulle modalità di calcolo del limite orario, si rimane ad oggi in attesa di auspicabili chiarimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra novità di rilievo introdotta con il testo originario della riforma originaria è l’abolizione del c.d. “vincolo sportivo”, a decorrere dal 1° luglio 2023, o dal 1° luglio 2024 in caso di rinnovi senza soluzione di continuità. Tale novità parrebbe tuttavia essere stata rimodulata attraverso il Decreto-legge correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, ai sensi del quale l’abolizione del vincolo sportivo non si applicherebbe agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali potrà in ogni caso essere previsto un tesseramento della durata di –massimo- 2 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, l’ambizioso progetto di riunire in un unico testo le disposizioni principali del lavoro sportivo, rivelatosi negli anni un percorso complicato e ricco di ostacoli, pare oggi vicino a un punto di svolta. In attesa che venga emanato il testo definitivo della riforma Federazioni, Società e Atleti dovranno cominciare a negoziare e predisporre modelli contrattuali che rispecchino le novità introdotte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>21 giugno 2023</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Per ulteriori informazioni:<br />Avv. Andrea Bernasconi – andrea.bernasconi@mercantieassociati.it<br />Avv. Edoardo Pollara – edoardo.pollara@mercantieassociati.it</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 cl-skin-dark"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			
		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://mercantieassociati.it/la-riforma-del-lavoro-sportivo/">Riforma del Lavoro Sportivo</a> proviene da <a href="https://mercantieassociati.it">Mercanti e Associati</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
